Art. 2.
(Competenze del Presidente del Consiglio
dei ministri).

      1. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuiti, in via esclusiva:

          a) l'alta direzione e la responsabilità generale della politica informativa e della sicurezza, nell'interesse e per la difesa della Repubblica e delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento;

          b) l'apposizione e la tutela del segreto di Stato e la conferma dell'opposizione di esso;

 

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          c) l'esercizio dei poteri relativi all'autorizzazione delle condotte che comportano l'applicazione della speciale causa di giustificazione di cui all'articolo 15;

          d) la nomina e la revoca del direttore generale del DIS.

      2. Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui alla lettera b) del comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri opera come Autorità nazionale per la sicurezza (ANS), determinando i criteri per l'apposizione e l'opposizione del segreto ed emanando le disposizioni necessarie per la sua tutela amministrativa, nonché quelle relative al rilascio e alla revoca dei nulla osta di sicurezza (NOS).
      3. Il Presidente del Consiglio dei ministri provvede al coordinamento delle politiche di informazione per la sicurezza, impartisce le direttive ed emana ogni disposizione necessaria per la organizzazione ed il funzionamento delle attività del Sistema di informazione e sicurezza nazionale, sentito il CISN ed in conformità agli indirizzi formulati dal Parlamento nel rapporto annuale.